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Immissioni di rumori derivati dall'esercizio di attivit di studio dentistico. Sentenza del Tribunale di Milano R.G. n. 46501/03 del 23/10/2004
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Bar - Ordinanza di chiusura alle ore 24.00 - Attivit istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilit delle immissioni sonore - Necessit - Esposti dei residenti - Possono costituire indizio, ma non possono sostituire lĠattivit istruttoria dellĠamministrazione in ordine allĠintollerabilit del rumore. LĠordinanza di chiusura alle ore 24.00 di un bar deve essere preceduta da unĠadeguata attivit istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilit delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonch sulla loro effettiva intollerabilit: di ci possono costituire indizio gli esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere riscontrata dallĠAutorit amministrativa, cui spetta di verificare la presenza di una situazione dĠintollerabile rumorosit, che possa essere qualificata come caso di emergenza connesso con lĠinquinamento acustico. Pres. f.f. Rovis - Est. Gabricci - M.P. (Avv. Salvato) c. Comune di Camponogara (Avv. Michelon) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832
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Mancato rilievo del superamento della soglia di rumorosit - Sensazioni meramente soggettive - Non possono costituire presupposto per lĠadozione di provvedimenti che limitino unĠattivit economicamente rilevante. In assenza dellĠelemento oggettivo del rilevato superamento della soglia di rumorosit, atto a concretizzare il disturbo soggettivamente rilevato in danno autonomamente verificabile, le sensazioni meramente soggettive non possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti di intervento sulle modalit di svolgimento di un'attivit economicamente rilevante. Il potere di limitare lĠattivit legittimamente svolta dal privato pu ravvisarsi solo in presenza della necessit di tutela della salute. Pres. f.f. Franco, Est. Springolo - A.N. s.n.c (Avv. Benacchio) c. Comune di Padova (Avv.ti Sichel, De Simone, Laverda, Rossini e Montobbio) - T.A.R VENETO, Sez. III - 15 ottobre 2004, n. 3730
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D.P.C.M. del 1Ħ marzo 1991 - Zonizzazione - Limiti di tollerabilit delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attivit svolte - Limiti di zona - Criterio differenziale - Tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dallĠinquinamento acustico. In tema dĠinquinamento acustico, il D.P.C.M. del 1Ħ marzo 1991 per ciascuna area in cui diviso il territorio comunale individua i limiti di tollerabilit delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attivit svolte. La corretta applicazione di tale norma persegue lo scopo di tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dallĠinquinamento acustico. Pertanto, necessario ai fini di una valutazione esatta delle singole circostanze, considerare in particolare due elementi, la zona o lĠarea di produzione delle emissioni e la zona di percezioni degli stessi. Pres. Elefante - Est. Allegretta - Comune di Grosseto (avv.ti Falletti, Loche) c. San Lorenzo Laterizi srl (avvti Segarelli, Pippi) A.R.P.A.T. (n.c.). (riforma T.A.R. Toscana sez. II, 14 .02.2000 n. 170) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 ottobre 2004, Sentenza n. 6649
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Superamento non marcato dei valori consentiti - Comune - Diffida volta a contenere le emissioni sonore - Legittimit. Il superamento, ancorch non marcato, dei valori consentiti delle emissioni sonore giustifica appieno lĠintervento della competente Autorit comunale con diffida volta a contenere le emissioni sonore. Pres. Numerico, Est. Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e Domenichelli) c. Comune di Riva del Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 325
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Rumore - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissione rumorosa determinata dal traffico stradale - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 659 cod. pen. - Configurabilit - Esclusione. L'emissione rumorosa determinata dal complesso del traffico stradale, anche se particolarmente intenso, non riconducibile alla previsione di cui al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie: nella quale la Corte ha confermato l'assoluzione degli amministratori comunali rilevando altres l'assenza di un obbligo di garanzia in capo agli stessi riconducente alla possibile affermazione di responsabilit per il reato de quo, sussistendo diversamente l'ipotesi di reati omissivi propri in caso di inottemperanza alle disposizioni introdotte dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297
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Zonizzazione acustica - Rispetto dei limiti - EĠ richiesto anche in riferimento agli impianti a ciclo produttivo continuo. Il rispetto dei limiti di zona individuati dal Piano di zonizzazione acustica richiesto anche in riferimento al Òcriterio differenzialeÓ per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11.12.1996. Pres. Numerico, Est. Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e Domenichelli) c. Comune di Riva del Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 325
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Normativa sullĠinquinamento acustico e tutela della propriet privata immobiliare dalle immissioni - Disposizioni - Finalit - D.P.C.M. 1/3/1991 - L. n. 447/1995 - art. 844 c.c.. La normativa sullĠinquinamento acustico, (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447) persegue finalit dĠinteresse pubblico mirando a assicurare alla collettivit il rispetto di livelli minimi di quiete, con fissazione di livelli di accettabilit. Mentre, attiene alla tutela della propriet privata immobiliare dalle immissioni la norma contenuta nellĠart. 844 c.c.. Pres. CRISCUOLO - Est. CECCHERINI - P.M. MARTONE - RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Avv.ti Mol e Delfino) c. Calveri (Avv. Iurilli) ed altri, (conferma Corte dĠAppello di Reggio Calabria sentenza n. 187/01 del 01/10/2001). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, del 20 Agosto 2004 (Cc. 22 giugno 2004), sentenza n. 16346
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DPCM 14/11/1997 - L. 447/1995 - Valori limite delle sorgenti sonore - Aeroporti - Mancata perimetrazione delle fasce di rispetto - Verifica del superamento dei valori limite e obbligo di predisposizione dei piani di contenimento del rumore - Inapplicabilit. Il DPCM 14/11/1997, che fissa per gli aeroporti i valori limite delle sorgenti sonore e lĠart. 10, c. 5 L. 447/1995, che obbliga la predisposizione dei piani di contenimento del rumore, in caso di superamento di detti limiti, non trovano applicazione allĠinterno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporti, ma solo allĠesterno di esse, e solo a seguito di perimetrazione (da fissarsi con decreto attuativo, ai sensi dellĠart. 3, comma 2, DPCM citato). Le fasce di rispetto (zone ÒA, B e CÓ, come da DM 31/10/1997, recante: ÒMetodologia di misura del rumore aeroportualeÓ), costituiscono delle Òzone cuscinettoÓ per il rumore aeroportuale, dopo la cui perimetrazione diventano concretamente applicabili i limiti fissati dal DM 31/10/1997 (allĠinterno delle fasce) e dal DPCM 19/11/1997 (allĠesterno). Pres. Schinaia, Est. Chieppa - S. S.p.A. (Avv.ti Sandulli e Riguzzi) c. Ministero dellĠAmbiente (n.c.) - Conferma, con mot. parz. diversa, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, n. 3382/2002 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 settembre 2004, (C.c. 11 giugno 2004) Sentenza n. 5822
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Inquinamento acustico -Piano di bonifica acustica - Intervenuto permesso di costruire - Termini per lĠesecuzione dei lavori - Sono quelli fissati dal permesso di costruire. Il termine per lĠesecuzione delle opere previste dal piano di bonifica acustica, una volta intervenuto il permesso di costruire, va calcolato non con riferimento alla data fissata inizialmente nel piano di bonifica stesso, ma con riferimento al cronoprogramma scandito dal permesso di costruire. Pres. Rovis, est. Savoia - ZR snc (Avv.ti Gussoni e Borella) c. Comune di Roncade (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 agosto 2004, n. 2626
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Sequestro preventivo dellĠimpianto (di condizionamento in uso presso un hotel) - Disposizioni applicabili - Principio di specialit - Legge Quadro n. 447/1995 sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Fattispecie. In tema dĠinquinamento acustico, in seguito allĠentrata in vigore della Legge Quadro 26.10. 1995 n. 447, indispensabile un accertamento completo sulla produzione dei rumori insieme alla verifica circa la violazioni di altre disposizioni disciplinanti lĠesercizio di mestieri rumorosi al fine di una corretta ricostruzione del fatto, a sua volta necessaria per valutare la ricorrenza, dellĠinvocato principio di specialit dellĠuna norma rispetto allĠaltra e della conseguente possibile configurabilit in concreto, della contravvenzione di cui al 2Ħ comma dellĠart. 659 c.p.. Fattispecie: il Tribunale ordinario di Venezia annullava il decreto di sequestro preventivo dellĠimpianto di condizionamento in uso presso un hotel, sul presupposto (erroneo per mancanza di accertamento completo sulle disposizioni applicabili) che non si era in presenza di ipotesi di reato, ma di violazioni di carattere amministrativo, non suscettibile di sequestro preventivo in sede penale. - Pres. Gemelli - Est. Granero - Ric. P.M. Tribunale Liberta di Venezia c. Salmaso (annulla ordinanza del 10 febbraio 2004 - Trib. Lib. di Venezia e trasmissione per nuovo esame) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 9 AGOSTO 2004 (23 giugno 2004), sentenza n. 33922
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Rumore proveniente dal traffico autostradale - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Obbligo di impedire il verificarsi dellĠevento - Responsabilit del dirigente di un tronco autostradale - Sussiste - Art. 649 c. 1 c.p. - Art. 40 c.p.. Il responsabile di un tronco autostradale (Autostrade s.p.a.) deve adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire ogni attivit diretta alla produzione di rumore lesivo le occupazioni e la quiete delle persone. Sicch, lĠomissione integra il reato di cui allĠart. 649 comma 1 c.p. combinato allĠart. 40 c.p. violazione di un obbligo di impedire il verificarsi dellĠevento. Nella specie, lĠazione illecita era stata posta in essere da parte di altri soggetti terzi, ovvero gli utenti autostradali, disturbando un numero indeterminato di persone. Pres. Albini. TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13 LUGLIO 2004
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Organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria - Fattispecie: ARPA in provvedimento comunale relativo a riduzione di emissioni sonore - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione passiva - Carenza. LĠorgano che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori, non riveste la figura di controinteressato nel giudizio in cui intimata lĠamministrazione che adotta il provvedimento finale, al quale soltanto sono imputati gli effetti lesivi (Fattispecie: Impugnato un atto con cui si impone il contenimento delle emissioni sonore, lĠARPA, che ha fornito elementi istruttori al Comune, cui spetta tutelare lĠinteresse pubblico al contenimento dei rumori entro soglie accettabili, veniva estromessa per carenza di legittimazione passiva). Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - E.I. s.p.a. (Avv.ti Volli e Tudor) c. Comune di Monfalcone (Avv. Rosati) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 luglio 2004, n. 411
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Artt. 659 e 590 c.p. - Applicabilit - Fondamento. La condotta immissiva sonora pu essere sanzionata ricorrendo, almeno nelle ipotesi comparativamente meno gravi, all'art. 659 c.p., (disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone). Tuttavia, una pronuncia giurisprudenziale (Cass. n. 7941/2000), ha invocato addirittura l'applicazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), laddove le propagazioni sonore provenienti dall'ambiente esterno (nella specie il rumore dei pattini giungeva dall'abitazione sovrastante) producano una vera e propria sindrome ansioso-depressiva nel soggetto che sistematicamente le subisce. Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO leg. rappr. (societ "ROQUETTE ITALIA s.p.a."). TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84
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Emissioni rumorose - Rumori eccedenti la normale tollerabilit - Fonte sonora - Ininfluenza - Uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso - Disturbo del riposo - Condotta criminosa omissiva - Reato di cui allĠart. 659 c.p. - Sussiste - Presupposti. In tema di emissioni rumorose, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 c.p., lĠabuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilit ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, e quindi anche nel caso in cui lĠabuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso. Il rumore pu essere imputabile, cio, a qualsiasi fonte sonora, anche (ma non solo) ad un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio di un mestiere rumoroso. (Cass.pen., sez. I, 26 marzo 1997, n. 3908). E nulla osta al fatto che la condotta criminosa possa essere una omissione, come avviene nella specie, consistente proprio nel non reprimere rumore atto a coinvolgere pluralit determinata di persone (Cass. pen., sez I, 30 settembre 1998, n. 13010). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84
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Disturbo ad una potenziale pluralit di persone - Necessit - 1Ħ c. art. 659 c.p.. Ai fini dellĠintegrazione del reato di cui al 1Ħ comma dellĠart. 659 c.p., i rumori, devono recare disturbo ad una potenziale pluralit di persone, ancorch non tutte, in concreto, disturbate. In Cassazione 12 dicembre 1997, Costantini, si evidenzia come, oltre alla potenzialit ÇdiffusaÈ, valutabile con riferimento al numero indeterminato di persone disturbate, la condotta rumorosa debba incidere sulla pubblica tranquillit intesa come pubblica quiete. (Negli stessi termini, Cass. 23 maggio 1996, Rinolfi; in senso contrario, v. Cass. 5 luglio 1995, Poerio). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84
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Normale tollerabilit - Criterio della sensibilit media delle persone che vivono nel luogo ove i rumori sono percepiti - Superamento dei limiti di normale tollerabilit - possibilit per il giudice di fondare il proprio convincimento anche attraverso strumenti diversi dalle perizie fonometriche - Sussiste - Giurisprudenza. La contravvenzione di cui al 1Ħ comma dellĠart. 659 c.p. sussiste allorch i lamentati rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi ed eccedano la normale tollerabilit, valutata sulla base del criterio della sensibilit media delle persone che vivono nel luogo ove i rumori sono percepiti. Si veda, in tal senso, Cass., sez. I, 4 aprile 2001; Cass. 23 aprile 1998, Masiero; Pret. Siracusa 24 marzo 1998; Cass. 15 luglio 1997, Nidoli; Cass. 6 marzo 1997, Sevarin; Cass. 21 gennaio 1997, Puiatti; Cass. 4 luglio 1996; Cass. 28 giugno 1996, Tarsi, (la quale tra lĠaltro precisa che per ÇriposoÈ non deve intendersi esclusivamente il sonno notturno, ma anche una pausa realizzabile in ore diurne); Cass. 6 novembre 1995; Cass. 19 ottobre 1993, Pivetti; Pret. Cagliari-Guspini 27 luglio 1993 (fattispecie: orologio di un campanile di una chiesa i cui rintocchi possono integrare la contravvenzione di cui allĠart. 659 c.p. ove superino la normale tollerabilit); Cass. 17 giugno 1993, Solari; Pret. Avellino 19 gennaio 1990, (fattispecie: uso di campane ed altri strumenti sonori da parte di un ministro di culto cattolico, i cui suoni non eccedevano la normale tollerabilit); Cass. 9 giugno 1989, Bianchini; Pret. Brunico 14 marzo 1989, (secondo cui il motore diesel di una vettura lasciato a lungo acceso alle prime ore del mattino per farlo riscaldare, provoca un rumore martellante e di considerevole intensit sufficiente a disturbare chi dorme nelle vicinanze). Invece, riguardo alla prova del superamento dei limiti di normale tollerabilit e, in particolare, sulla possibilit per il giudice di fondare il proprio convincimento anche attraverso strumenti diversi dalle perizie fonometriche vi sono pronunzie estremamente significative si veda: Cass. 28 giugno 1996, Tarsi; Cass., 27 maggio 1996, Fontana; Cass., 7 aprile 1995, Silvestro; Cass., 23 febbraio 1994, Floris (fattispecie: orologio campanario in funzione di giorno e di notte ogni quarto dĠora). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84
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Condotta attiva o omissiva - Ininfluenza - Giurisprudenza. La condotta posta in essere pu essere, oltre che attiva, anche omissiva. Cass. 30 aprile 1993, Contento, ibid., n. 6 (secondo cui i suoni striduli e di natura sgradevole emessi da un merlo indiano sono idonei a configurare gli elementi costitutivi del reato de quo), nonch Trib. Massa 18 aprile 1990 (secondo cui configura il reato di cui allĠart. 659 c.p. il non impedire il canto del proprio gallo per ampi lassi di tempo nelle ore notturne). V. anche Cass. 26 ottobre 1995, Balestra, e 17 dicembre 1993, Villa, ad avviso delle quali, per la sussistenza dellĠelemento psicologico della contravvenzione sufficiente la volontariet della condotta desunta da obiettive circostanze (la seconda pronuncia relativa alla detenzione, presso lĠabitazione, di numerosi cani di grossa taglia e di pappagalli che producevano latrati, guaiti e strepiti in ogni ora della notte e del giorno) Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84
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Inibitoria dellĠattivit di pubblico esercizio - Ordinanza contigibile e urgente - Relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti - Mancato rinnovo degli accertamenti fonometrici - Presupposto attuale del pericolo per la salute pubblica - Inconfigurabilit. LĠordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco ordina lĠimmediata inibitoria totale dellĠattivit di pubblico esercizio, fino allĠavvenuta realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione di tutte le diverse sorgenti rumorose, illegittima nel caso in cui lĠamministrazione comunale, successivamente alla presentazione della relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti, non abbia effettuato gli ulteriori accertamenti fonometrici necessari a verificare lo stato effettivo ed attuale delle emissioni rumorose, ad affermare il perdurare della violazione della normativa in materia acustica in periodo notturno e, quindi, ad adottare lĠordinanza dĠurgenza sul presente presupposto della situazione di pericolo per la salute pubblica. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - Soc. Birra T.D.V. S.a.s. e altro (Avv. Landi) c. Comune di Firenze (Avv.ti sansoni e Cappelletti), U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e A.R.P.A.T. (Avv. Mariani) - T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II - 5 maggio 2004, n. 1427
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Danno morale (o esistenziale) - Risarcimento - Fondamento. La ricorrenza effettiva del danno morale (o esistenziale) si giustifica con la considerazione, secondo cui, sulla premessa che il corpo umano non strutturato per difendersi dal rumore, tutto il corpo medesimo (e particolarmente il sistema nervoso) pu subire pregiudizio da una presenza costante ed insistita di un rumore al di sopra della soglia di tollerabilit (che nella specie travalicamento anche della soglia di accettabilit), ci che evidentemente disturba lĠequilibrato succedersi di sonno e veglia, con nocumento conseguente di ogni attivit lavorativa e domestica. Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84
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Esercizio di professioni o mestieri rumorosi - Legge quadro sullĠinquinamento acustico n. 447/1995 - Art. 659 c.p. - Parziale depenalizzazione - Fattispecie: attivit di panificazione, esercizio di mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dellĠautorit, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente. In materia d'inquinamento acustico, la giurisprudenza ha affermato il principio in base al quale, poich lĠart. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (c.d. legge quadro sullĠinquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa Òchiunque, nellĠesercizio o nellĠimpiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui allĠart. 2, comma primo, lettere e) ed f), fissati in conformit al disposto dellĠari. 3, comma primo, lett. a)Ó, stabilendo un limite, oltre il quale lĠinquinamento acustico presunto, mentre lĠart. 659, comma secondo, cod pen., punisce Òchi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dellĠautoritÓ, data lĠidentit della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto pi ampio, in quanto riferita a ÒchiunqueÓ, e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da questĠultima disposizione - almeno limitatamente Òalle prescrizioni della autoritÓ - si presenta come disposizione speciale ai sensi dellĠart. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale (Sez. l^, 19 giugno 1997, Sansalone, m. 208.495; Sez. l^, 21 gennaio 1997, Marasco Petromilli, m. 206.992). La disposizione di cui allĠart. 659, secondo comma, cod. pen. deve pertanto ritenersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialit di cui allĠart. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, almeno limitatamente alla condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilit di emissioni sonore derivanti dallĠesercizio di professioni o mestieri rumorosi (Sez. 1^, 3 marzo 1998, Herpel, m. superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M 1^ marzo 1991 (Sez. l^, 26 marzo 1998, Girolimetti, m. 210.425), costituendo tale condotta lĠillecito amministrativo di cui allĠart. 10, secondo comma, della legge quadro sullĠinquinamento acustico n. 447/1995 (Sez. l^, 18 marzo 1999, De Mitri, m. 213.461). Residua invece un circoscritto ambito di applicazione della norma penale di cui allĠart. 659, secondo comma, cod. pen. ai soli casi di violazione, nellĠesercizio di professioni o mestieri rumorosi, di tutte le disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili) (Sez. l^, 8 novembre 2002, Romanisio, m. 222.946; Sez. l^, 8 marzo 1998, Herpel, m.210.237; Sez. l^, 4 luglio 1997, Vita, m. 208.578). Fattispecie: allĠimputato stato contestato il reato di cui allĠart. 659, secondo comma, cod. pen. per avere esercitato un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dellĠautorit, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente. Ma, riguardando lĠaddebito esclusivamente il superamento dei limiti di emissione del rumore previsti dalla normativa vigente, il fatto ha integrato il solo illecito amministrativo di cui allĠart. 10, secondo comma, della legge quadro sullĠinquinamento acustico n. 447/1995.Pres. Savignano - Est. Franco - P.M. Passacantando - Imp. Tridici (annulla limitatamente, Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 aprile 2004, sentenza n. 29651 (vedi: sentenza per esteso)
Sentenza
Provvedimento sindacale che si ponga come attuazione della legge quadro sullĠinquinamento acustico - Assenza di eccezionale ed urgente necessit di tutela della salute pubblica o dellĠambiente -- Art. 9 L.447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Inconfigurabilit - Provvedimento regolamentare - Sindaco - Incompetenza. In assenza di eccezionale ed urgente necessit di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il provvedimento sindacale che si ponga come attuazione della legge quadro sullĠinquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447), nelle more della emanazione dei provvedimenti e regolamenti di competenza regionale e statale, nonch dei dd.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), non pu qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dellĠart. 9 della legge quadro. Tale atto si profila, piuttosto, come un vero e proprio regolamento comunale, sia pure ad tempus, ancorch con temporaneit legata al termine futuro del completamento del quadro normativo di riferimento. Costituisce, dunque, unĠatipica e irrituale manifestazione di potest regolamentare esercita da soggetto incompetente, il sindaco, l dove la competenza per lĠassunzione di simili atti regolamentari sarebbe spettata al consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera del t.u.e.l. di cui al d.lg. 267 del 2000). Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - Aurum gestioni s.r.l. (Avv. Iannotta) c. Comune di Casamicciola Terme (n.c.) - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1139
Sentenza
Immissioni rumorose notturne - Insediamento industriale - D.P.C.M. 14 novembre 1997. In tema di immissioni rumorose, lĠattivit notturna di un insediamento industriale deve intendersi legittimamente svolta nellĠesclusivo rispetto della specifica norma di settore prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Pres. Elefante, Est. DĠOttavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune di San Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e DĠAmelio) - (Conferma T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2004, n. 1964
Sentenza
Misure cautelari - Sequestro preventivo - Presupposti - "Fumus commissi delicti" - Accertamento in sede di riesame - Sufficienza della sola astratta configurabilit del reato - Esclusione - Necessit di un accertamento in base alle risultanze processuali e alla effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen., il giudice del riesame non pu avere riguardo alla sola astratta configurabilit del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto del reato di cui all'art. 659 cod. pen., senza considerare che dagli atti risultava che gli imputati, proprietari dell'immobile dato in locazione per una festa che aveva cagionato disturbo al riposo delle persone, avevano stipulato un contratto con cui i conduttori e organizzatori dell'evento si impegnavano a non ospitare pi di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon vicinato e a non provocare rumori molesti).Pres. Fulgenzi R. Est. Silvestri G. P.M. Viglietta G. (Diff.) Imp. Cantoni e altro. (Annulla senza rinvio, Trib. Modena, 23 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc. 19 dicembre 2003), sentenza n. 1885 (vedi: sentenza per esteso)
Sentenza
Emissione del sequestro preventivo - Presupposti - Astratta configurabilit del reato - Insufficienza. In tema di inquinamento acustico ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il giudice deve verificare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali vengono ritenuti esistenti in concreto il reato configurato e la conseguente possibilit di sussumere la fattispecie in quella astratta (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, P.M. in proc. Innocenti, rv. 223721; Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi, rv. 206657). Inoltre, da escludere che il sequestro preventivo possa trovare sufficiente base giustificativa nella sola astratta configurabilit del reato contestato, sulla base unicamente dei termini dell'imputazione formulati dal P.M., dato che, se cos fosse, l'imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe rimessa alle insindacabili scelte dell'organo dell'accusa e si risolverebbe in un abuso (Cass., Sez. 6^, 20 agosto 1992, Fiorito, rv. 191734). Il giudice della cautela tenuto, dunque, a fare necessariamente riferimento alla realt effettuale emergente dagli atti. In proposito stato rilevato che l'art. 321 c.p.p., con "il richiamo normativo, costante e reiterato, al "reato" - sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonch la commissione di altri fatti di reato - rende evidente che presupposto perch possa essere disposto il sequestro preventivo che un reato sia stato commesso", onde la valutazione del giudice non pu prescindere dall'accertamento della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, sul quale si sta indagando (Cass., Sez. 6^, 6 agosto 1992, Liotti, rv. 191957). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc. 19 dicembre 2003), sentenza n. 1885
