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Rumore - Immissioni rumorose - Superamento della normale tollerabilit - Art. 844 c.c. - Fattispecie: Gocce di pioggia che colpiscono una bandinella metallica. La collocazione sotto il balcone dei vicini di una bandinella di tipo metallico vola il precetto contenuto all'art. 844 c.c. allorquando le gocce di pioggia, colpendo la bandinella metallica, producono un rumore tale da disturbare il normale e regolare riposo e, quindi, arrecano un considerevole disturbo, attraverso linsorgenza di immissioni rumorose che superano la normale tollerabilit, specie avuto riguardo al fatto che la stanza da letto degli attori situata nelle immediate vicinanze. Giudice dott. Antonio Toma. Giudice di Pace di Bologna, 13 novembre 2003, n. 5

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Corte dAppello Milano di Firenze Ordinanza n. 1165/2003 3/11/2003 -

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Misurazione dei valori limite sonoro differenziale nei Comuni privi della zonizzazione acustica - Non si applica. Per i comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione acustica di cui all'articolo 4 della legge 447 del '95, continua a valere l'articolo 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, che non prevede un limite sonoro differenziale, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma solo limiti assoluti. T.A.R. n. 1196 del 2002 T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123

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Superamento limiti - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9, L. 447/1995 - Necessit di motivazione specifica. La disposizione di cui all'articolo 9 della legge 447 del 1995 costituisce una specificazione della normativa prevista in generale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. Valgono quindi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, in particolare la necessit che tale eccezionale strumento venga utilizzato solamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare gli altri mezzi giuridici che l'ordinamento mette a disposizione dall'autorit amministrativa. Tali provvedimenti (adottati ex art. 9, L. n. 447/1995), necessitano di adeguata motivazione sia sull'urgenza che sulla mancanza di mezzi alternativi. C.d.S. sentenza n. 5423/2002. T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123

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Veicoli a motore - Traffico - Piano Urbano del Traffico - ricorso al G.A. contro il silenzio serbato dallAmministrazione a fronte di istanze di singoli cittadini dirette a sollecitare ladozione di provvedimenti contro il traffico - inammissibilita - interessi collettivi. E inammissibile il ricorso proposto da cittadini uti singuli contro il silenzio serbato dallAmministrazione a fronte delle loro istanze dirette a sollecitare provvedimenti relativi alla viabilit, alla sosta e alla rumorosit. Lart. 36 del codice della strada, che prescrive ladozione, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, di un piano urbano del traffico (PUT), e lart. 6 del citato decreto ministeriale, che impone ai comuni tenuti alladozione del PUT di istituire un Ufficio Tecnico del Traffico, con compiti di monitoraggio, di progettazione e di realizzazione di opere per la sistemazione del traffico urbano e per il controllo dellinquinamento atmosferico ed acustico, sono disposizioni che incidono in modo unilaterale solo sulle amministrazioni comunali, che danno vita a doveri a carico di queste, ai quali non corrispondono posizioni giuridiche soggettive degli amministrati. Si tratta di norme a tutela di interessi collettivi che i singoli non possono far valere con azioni e ricorsi esperiti in nome proprio. Pres. FRASCIONE, Est. MARCHITIELLO - Gallinari e altri (Avv.ti Maggiolo e De Sanctis Mangelli) c. Comune di Reggio Emilia (Avv. Gnoni) e Casa di Cura Salus S.p.a. (Avv.ti Astolfi e Paoletti) - (Conferma T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma, 1 luglio 2002 n. 369) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2003, n. 5033

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Inquinamento acustico - Tecnico competente in acustica ambientale - L. 447/1995 - Requisito dellesperienza professionale - Modello di domanda predisposto dalla Regione Puglia - Richiesta di produzione del curriculum - Legittimit. Lart.2 della legge quadro sullinquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995, n.447, individua, quale requisito richiesto per lesercizio dellattivit di tecnico competente in acustica ambientale, laver svolto corrispondente attivit in modo non occasionale per un periodo normativamente determinato in base al titolo di studio. In tale contesto, la produzione del curriculum professionale necessario per indicare i fatti dai quali desumere lesperienza richiesta. Ne consegue che il modello di domanda stilato dalla Regione Puglia, nel richiedere lallegazione del curriculum, non supera i limiti della legge 447/95. - Pres. PERELLI, Est. DURANTE - Simone (Avv. Jannarelli) c. Regione Puglia (Avv. Loiodice) T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 27 agosto 2003, n. 3109

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Impianto di condizionamento - Autorizzazione subordinata alla produzione di attestazione di conformit -- Valutazione - Deve attenersi a canoni oggettivi - legittimit - Regolamento comunale - Concessione - Prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Legittimit - Edilizia subordinata alla prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Attivit ad inquinamento atmosferico poco significativo - Disciplina edilizia e normativa sullinquinamento - Diversit della materia - Art. 41 Cost. - Contrasto - Insussistenza - Interessi particolari - Utilit sociale. Non illegittimo, per contrasto con lart. 20 della legge n. 615 del 1966, un articolo del regolamento comunale che prescriva lobbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, onde facilmente diluire e disperdere nellaria i prodotti della combustione ed evitare che fumo, fuliggine, pulviscoli e prodotti gassosi irritanti, o comunque nocivi o molesti, disturbino o danneggino il vicinato. La norma regolamentare, infatti, non esclude lutilizzazione di impianti e dispositivi di smaltimento che siano i pi idonei in base al progresso della tecnica. Lo scopo del regolamento comunale, in sintonia con la citata legge, quello di evitare di disturbare e danneggiare il vicinato con le emissioni derivanti dalla combustione. E legittima la concessione edilizia per un laboratorio artigianale, subordinata al rispetto dellarticolo del regolamento comunale che prescrive lobbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, anche quando lattivit svolta risulta, ai sensi dellart.2 del DPR 25 luglio 1991, unattivit ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio non richiesta autorizzazione. La normativa di cui al citato DPR attiene infatti non alla disciplina edilizia, ma alla diversa materia della disciplina delle attivit che provocano emissioni nellatmosfera. N pu riscontrarsi contrasto con lart. 41 Cost., tenuto conto che le cautele poste dal regolamento comunale a tutela del generale interesse alla salubrit dellaria non possono essere disattese per consentire lo svolgimento di una determinata attivit economica, quindi a tutela di un interesse particolare. Lart. 41 Cost., prevede s che liniziativa economica privata libera, ma prescrive anche (II comma) che essa non pu essere svolta in contrasto con lutilit sociale: non vՏ dubbio che la tutela della salubrit dellaria costituisca una delle componenti dellutilit sociale. In materia di emissione di fumi, ai fini della valutazione circa la tollerabilit delle emissioni lorgano sanitario deve attenersi a canoni oggettivi e non alla soggettiva valutazione di una parte dei vicini. E legittima lautorizzazione rilasciata dal Comune allinstallazione di un impianto di condizionamento subordinata alla condizione di unattestazione di conformit dei livelli sonori ai limiti prescritti dalla vigente normativa, redatta da un tecnico abilitato. Se vero, infatti, che i controlli sulla rispondenza delle sorgenti sonore ai limiti legislativamente prescritti debbono essere effettuati dal Comune mediante proprio personale, altrettanto vero che allatto della installazione di un impianto del genere deve essere rilasciata dallesecutore dellimpianto la relativa dichiarazione di conformit, e questa ben pu essere richiesta dallAmministrazione a corredo delle istanze di autorizzazione sanitaria per lesercizio delle varie attivit. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Adorante (Avv. Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. Rosignoli); Adorante (Avv. Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. De Carolis) e AUSL di Chieti (Avv. Tenaglia). T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 24 luglio 2003, n. 665

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Immissioni - normale tollerabilit - art. 844 c.c. - applicazione. La disciplina contenuta nel d.P.C 1 marzo 1991, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e del d.P.C. 14.11.1997 rivolta al p.a. e non regola direttamente i rapporti tra privati, che rimangono comunque soggetti alla regola generale dellart. 844 c.c. anche in riferimento allart. 32 Cost.. Pertanto, nei rapporti tra privati deve applicarsi la regola della normale tollerabilit. (EST. Grasso - Intrisano c. Monaco) TRIBUNALE DI CATANIA 11 aprile 2003

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Mancato preavviso al titolare del prelievo di campioni ai fini di esami di laboratorio - legittimit - la natura e lo scopo dellaccertamento - prelievo dei campioni delle acque di scarico - accertamenti fonometrici - inquinamento acustico. La Corte costituzionale ha ritenuto non compatibile con la natura e lo scopo dellaccertamento il preventivo avviso, al fine di poter assistere con propri tecnici o difensori, alla parte interessata proprio per quanto concerne liniziale fase del rilievo (cfr. C.C. 13.7.1990 n. 330 e 28.7.1983 n. 248, in base alla considerazione che il mancato preavviso del prelievo dei campioni delle acque inquinate, ai fini degli esami dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, giustificato dalla necessit che il titolare dello scarico non sia informato del momento in cui vengono effettuati i prelievi per evitare che esso possa apportare modifiche agli scarichi e fare quindi sparire ogni traccia delle irregolarit); e la fattispecie del tutto equiparabile allesecuzione degli accertamenti fonometrici. Tribunale Amministrativo Regionale Trentino-Alto Adige - Sede di Trento, 10 luglio 2003 - sentenza n. 262

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Immissioni - Superamento del limite - Lesione del diritto alla salute - Art. 844 c.c. - Normale tollerabilit - Nozione. La lesione del diritto alla salute pu essere suffragata dal criterio giurisprudenziale elaborato in relazione alla normale tollerabilit delle immissioni acustiche che, sostenuto da studi scientifici e tecnici, qualifica intollerabile una immissione che incrementi del doppio il rumore di fondo (3 dBA). (Est. Olivieri) TRIBUNALE DI ROMA (ord.) 17 marzo 2003

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Emissioni - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Cod. Pen. art. 659 - Schiamazzi molesti degli avventori di un bar - Responsabilit del gestore dell'esercizio - Sussiste. Il gestore di un bar responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti, la qualit di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. - Pres. Gemelli - Est. Dubolino - Imp. PM in proc. Massazza PM. (Conf.) Delehaye CASSAZIONE PENALE sezione I, 08 aprile 2003 (Ud. 28/03/2003) Sentenza n. 16686

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Inquinamento acustico (denunciato dai cittadini abitanti nei pressi di un cinematografo) - il rapporto dellARPAV , atto prodromico che pu costituire presupposto per lapertura del procedimento - la violazione del principio del giusto procedimento - infondatezza - lesigenza di cura dellinteresse pubblico perseguito - ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato - contestazione. Il ricorrente in primo grado, ha denunciato la violazione del principio del giusto procedimento di cui allart. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, perch non sarebbe stato messo in grado di presenziare, mediante comunicazione dellavvio del procedimento, alle misurazioni e ai rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dellARPAV. La pretesa, diversamente da quanto stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata. Nella specie deve ritenersi che il procedimento, che si concluso con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorch si verificata in concreto lesigenza di cura dellinteresse pubblico perseguito, vale a dire dopo che lamministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dellARPAV, della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti nei pressi del cinematografo. Il rapporto dellARPAV , quindi, atto prodromico che ha costituito il presupposto per lapertura del procedimento. E ci appare conforme alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sar edotto di queste attivit con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sar, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicit o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneit degli strumenti tecnici utilizzati. Pertanto, infondatamente lappellato ha lamentato di non essere stato messo in condizione di partecipare agli accertamenti dellARPAV, che avevano preceduto lavvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche mosse dallappellante alla sentenza impugnata. Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224

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Legge quadro sullinquinamento acustico - c.d. piani di zonizzazione - contenuto tecnico - possibili conseguenze dannose alla salute. Il sistema previsto dallart. 6 della legge quadro sullinquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447, presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che meritano, principalmente a cagione della loro vetust e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880

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Il divieto di contatto diretto di aree - zone gi urbanizzate - il provvedimento di bonifica acustica - il superamento dei valori limite differenziali normativamente disciplinati dalla legge quadro sullinquinamento acustico - i c.d. piani di zonizzazione - vetust degli impianti e delle possibili conseguenze dannose alla salute. Lart. 4 della legge n.447/1995 prevede esplicitamente che le regioni -nel fissare con legge i criteri di classificazione da rispettarsi da parte dei comuni- devono stabilire il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, stabilendo altres, che qualora nellindividuazione delle aree nelle zone gi urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni duso, si prevede ladozione dei piani di risanamento di cui allart. 7, piani che, peraltro, debbono essere approvati dal consiglio comunale. (Nella specie, le contestazioni rivolte agli impianti delle societ con il provvedimento di bonifica acustica impugnato in primo grado riguardano il superamento dei valori limite differenziali- normativamente disciplinati dalla legge quadro sullinquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447 e dai D.P.C.M 1 marzo 1991 (art.6) e 14 novembre 1997 (art. 4), che hanno introdotto i valori limite differenziali di immissione- e non anche il superamento dei valori assoluti). Il sistema previsto dallart. 6 dai D.P.C.M 1 marzo 1991 presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che -come nel caso di specie- meritano, principalmente a cagione della loro vetust e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880

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Inquinamento acustico - esistenza del danno alla salute anche in mancanza di accertamento con criterio medico legale. Anche in mancanza di accertamento di un danno alla salute accertabile con criterio medico legale, si pu riconoscere, il risarcimento del danno alla serenita' familiare scaturito dal mutamento dei normali ritmi di vita in considerazione dello stress, nervosismo, irascibilita', insofferenza, ansia, ecc., ossia una sensazione di malessere ed unalterazione dellequilibrio psico-fisico. In relazione ai danni lamentati, deve ritenersi, cosi' come ritenuto dal Tribunale, conformemente alle conclusioni della ctu medico legale, che lipoacusia da cui e' risultato affetto lappellante fosse da ascriversi a cause estranee allattivita' della convenuta. E stata riconosciuta dal Tribunale una lesione suscettibile di riparazione pecuniaria mediante risarcimento del danno. (Fattispecie, danno di natura psichica, non percettibile visivamente dal giudicante e, quindi, di difficile valutazione in mancanza di un accertamento medico-legale che ne attesti lesistenza). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

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La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ.. La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ., costituisce una sorta di convenzione, codificata dalla giurisprudenza, in mancanza di una normativa specifica, che , in sintesi, puo' essere determinata nella tripartizione: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (per lungo tempo identificato nel danno morale), danno biologico. In presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel soggetto danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. cov. e 185 cod. pen. e' stato riconosciuto solamente in presenza di fatto-reato e il danno biologico, la cui prima definizione legislativa si rinviene nella l. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 3), sia pure in relazione alla normativa specifica, ma con valenza generale (per danno biologico si intende la lesione allintegrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale) e' stato ritenuto risarcibile dalla prevalente giurisprudenza solamente in presenza di una lesione allintegrita' psico-fisica, medicalmente accertabile. (Restava fuori dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale , non risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni fisio-psichiche non rilevabili con criterio medico-legale, Tali limitazioni risarcitorie potrebbero dar luogo a profili di incostituzionalita' sotto il profilo della parita' di trattamento (art. 3 della Cost.), ove si pensi ad esempio alla non risarcibilita' del danno non patrimoniale in caso, statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilita' ex art. 2054 , comma secondo , cod. civ. che non consente il risarcimento del danno morale al danneggiato. La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento, in caso di violazione di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, della possibilita' di riconoscimento del danno non patrimoniale oltre gli stretti confini del danno morale, anche in mancanza di fatto reato). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

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La definizione di: danno morale, danno biologico, danno esistenziale - la duplicazioni risarcitorie - ilnomen iuris del danno - danno esistenziale da inquinamento ambientale. La distinzione tra il danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, cd pretium doloris, ) , il danno biologico (lesione dellintegra' psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacita' di produzione di reddito del danneggiato ) ed il danno esistenziale (lesione della personalita' del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualita' della vita consistente in un agire altrimenti o in un non poter piu' fare come prima) In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilita' emotiva , mentre il danno esistenziale fa anche riferimento allambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nellestrinsecazione della propria personalita' che viene impoverita o lesa. Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sara', quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale. Non assume particolare rilievo ilnomen iuris del danno, individuato dal Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenita' domestica e che puo' definirsi quale danno esistenziale da inquinamento ambientale. Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

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Il danno esistenziale nozione - la lesione della personalita' del soggetto - nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno - probabile nesso eziologico tra immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita' e tentativo di suicidio. Qualunque alterazione, purche' di valenza apprezzabile, di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione della liberta' individuale va, quindi, tutelata dallordinamento. Non e' soltanto il diritto alla serenita' domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attivita' di svago, sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalita' che puo' essere lesa sia nellambito familiare e privato, sia esterno, cioe' sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica. Il danno esistenziale e', quindi, individuabile, ove sia accertata una modificazioni peggiorative, purche', come gia' evidenziato, apprezzabile per intensita' e qualita', nella sfera personale del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla normale qualita' della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalita'. E, infatti, la lesione della personalita' del soggetto che e' suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che puo' anche non essere di diretta rilevanza costituzionale (si pensi ad esempio al danno esistenziale da vacanza rovinata), ma va tutelato ogni qual volta configuri alterazione della manifestazione della personalita', tutelata costituzionalmente ex art. 2 Cost.. Occorre anche che sussista il nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi , oltre che nella consecutivita' temporale tra comportamento lesivo e danno, anche in un giudizio di proporzionalita' o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova certa e dimostrabile con criterio medico legale tra la rumorosita' ambientale e lepisodio di autolesionismo (tentato suicidio) posto in essere. Nella documentazione clinica dellOspedale San Paolo, ove lappellata e' stata ricoverata si legge che ha sempre goduto di buona salute, da un mese e' in situazione stressante per cui non puo' dormire, sembra che per riuscire a dormire abbia ingoiato 18 capsule di Tavor ed un flacone di Novalgina (doc. 4), riferendo allo psichiatra dellOspedale San Paolo che il Tavor le era stato prescritto dal medico curante nel settembre del 1992 perche' da quel periodo in poi una fabbrica proprio vicino allabitazione della paziente inizio' a lavorare giorno e notte impedendo il riposo (doc. 4). Deve pertanto ritenersi probabile il nesso eziologico tra tentato suicidio e leccessiva rumorosita', anche se agevolato dalle particolari condizioni psichiche del paziente, pur non potendosi ritenere, in base ad una valutazione prognostica fondata sulid quod plerunque accidit, quale conseguenza logica e casualmente collegata alle immissioni rumorose il tentativo di suicidio della vittima. (Occorre, quindi, accertare caso per caso se levento (in specie, tentato suicidio), sia astrattamente idoneo, ancorche' collegabile, in rapporto di connessione causale con le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita', e possa essere posto a carico del danneggiante, a titolo di responsabilita'). Nel caso di specie non stata riconosciuta la sussistenza di tali condizioni in quanto deve ritenersi, in base al senso comune, che la percezione sensoriale della leccessiva rumorosita', non possa cagionare, in termini generali, un impatto emotivo tale da causare nella vittima una alterazione psichica talmente intensa da spingerla al suicidio. Il Tribunale, tuttavia, si limitato al riconoscimento tout court della risarcibilita' della lesione del diritto alla serenita' familiare.). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

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La liquidazione del danno non patrimoniale - accertamento - in merito - Corte Costituzionale - principio generale del neminem laedere - danno esistenziale da inquinamento ambientale. Si ha verifica un danno non reddituale, quale conseguenza di un evento lesivo che non incide direttamente sulla capacita' di guadagno o patrimoniale dei soggetti lesi, ma che ha ripercussione sui rapporti extra -lavorativi e piu' specificamente familiari, di intrattenimento o svago, sociali, e culturali. In base al combinato disposto degli art. 185 c.p. e 2059 c.c. si dovrebbe accertare, la sussistenza di un fatto costituente anche astrattamente reato, al fine di poter liquidare il danno non patrimoniale. Estendendo il metodo sistematico interpretativo ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14.7.1986 in tema di danno biologico che, in estrema sintesi, esclude limitazioni risarcitorie a diritti i costituzionalmente garantiti , nel caso in cui, come nella fattispecie, si accerti la lesione del diritto costituzionale alla libera estrinsecazione della propria personalita', non sussistono ostacoli alla risarcibilita' del danno esistenziale da inquinamento acustico anche in mancanza di prova di fatto costituente reato. Si legge, in tale pronuncia che se e' vero che lart. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale del privato e se e' vero che tale diritto e' primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati , allo stesso modo come non sono configurabili limiti alla risarcibilita' del danno biologico, quali quelli posti dallart. 2059 c.c.,non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' dello stesso danno, per se' considerato, ex artt. 2043 c.c. Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e' sanzione esecutiva del precetto primario: ed e' la minima (a parte il risarcimento ex art. 2058 c.c.) delle sanzioni che lordinamento appresta per la tutela di un interesse. Tale importante principio , evidenziato dalla Consulta in relazione agli articoli 32 e Cost. e 2043 cod.civ.. risulta applicabile anche in tutti gli altri casi di lesioni di interessi o valori costituzionalmente garantiti, estendendo la pronuncia della Corte Costituzionale, stante lampiezza dei principi enunciati, ad ogni lesione di diritti fondamentali, con una lettura costituzionale dellart. 2043 cod. civ. , nel senso che tale in tale norma devono trovare integrale tutela i diritti fondamentali della persona violati. La stessa S.C. ha riconosciuto che il citato art. 2043 cod. civ., correlato agli artt. 2 e segg. della Costituzione, va cosi' necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento dei danni non solo in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Per cui, quindi, essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente operanti, anche nei rapporti tra privati ( cd drittwirkung)- non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' della relativa lesione, per se' considerata (Corte Cost., n. 184/86) , ai sensi dellart. 2043 cod. civ. Cassazione, 7.6.2000, n.7713. Il precetto costituzionale integra la norma di garanzia di cui allart. 2043 cod.civ. e consente di fondare un sistema completo di garanzia del principio generale del neminem laedere, che comprende anche la tutela del danno esistenziale, inteso quale violazione di un diritto fondamentale dellindividuo , tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex art 2043 c.c. che , interpretato ed applicato alla luce dellart. 2 della Costituzione va esteso fino a ricomprendere la risarcibilita' non solamente dei danni patrimoniali, ma anche di tutti gli altri danni connessi alla mancata realizzazione della persona umana, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (patrimoniale o non patrimoniale). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

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Tutela dall' inquinamento acustico - adozione dei piani di zonizzazione in funzione di tutela dall' inquinamento acustico - l'operativit del potere sostitutorio in caso di mancata assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale. L'atto di adozione dei piani di zonizzazione in funzione di tutela dall'inquinamento acustico non costituisce un "atto obbligatorio per legge", ossia un atto espressamente sottoposto dalla legge ad un termine perentorio, come tale idoneo a rendere operativa la previsione dell'art. 136 t.u.e.l., che prevede in caso di mancata assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale l'operativit del potere sostitutorio del Difensore Civico Regionale. Allillegittimit dellatto sostitutorio del difensore civico segue la illegittimit e la caducazione degli atti posti in essere dal commissario ad acta resistente. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2003, n. 511

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Emissioni - Allarme sonoro posto per la sicurezza dellappartamento - Mancata tempestiva disattivazione da parte del proprietario - Art. 659 c.p. - Responsabilit - Esclusione. Non configurabile il reato previsto allart. 659 c. 1, c.p. nel caso in cui il proprietario di un appartamento, assente dallabitazione, ometta di disattivare tempestivamente lallarme sonoro posto per la sicurezza dellimmobile e messosi improvvisamente in funzione. A tuttaltra valutazione si giungerebbe se al proprietario si possa imputare il malfunzionamento dellimpianto di allarme per cause di negligenza nella manutenzione o nella gestione. Pres. Silvestri, Rel. Canzio CASSAZIONE PENALE sezione I del 7 febbraio 2003 (UD. 24/01/2003), Sentenza n. 6283

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Immissioni e risarcimento danni - Tribunale di Monza sez. IV Civ. m. 318/04 - 20/1/2004 -

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Emissioni eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Illecito amministrativo - Sussiste - Art. 659 c.p. - Depenalizzazione. In tema di emissioni acustiche eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dallart. 10 c. 2, legge n. 447/1995. In questo caso, lipotesi prevista dallart. 659 comma 2 c.p. risulta depenalizzata, in forza al principio di specialit di cui allart. 9, legge n. 689/1981. Pres. Sossi - Rel. Chieffi - Ric. Orlando. CASSAZIONE PENALE, Sezione I 21 GENNAIO 2003, (UD. 17.12.2003) Sentenza n. 2905

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Immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillit nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione - rapporti cd. verticali fra privati e la p.a. - immissioni moleste - la normale tollerabilit. Non applicabile la l. 26 ottobre 1995 n. 477, sull' inquinamento acustico, alla disciplina delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillit nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione poich tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilit delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettivit il rispetto di livelli minimi di quiete. Proprio nell'art. 844 c.c., va rinvenuta la disciplina delle immissioni moleste in alienum nei rapporti fra privati alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro normale tollerabilit va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarit della situazione concreta. Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151

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Immissioni - Determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore - Soglia di tollerabilit delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati - Art. 844 cod. civ. - Risarcimento del danno. I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benche' dettati per la tutela generale del territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensita', e di riflesso, la soglia di tollerabilita' delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purche', pero', considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma. (Cass. 18-4-2001 n. 5697). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta pertanto che accertata la violazione della predetta normativa, come in effetti risultante dall'allegato peritale, ne consegue automaticamente la violazione del criterio di normale tollerabilit statuito dall'art. 844 c.c.; sul punto poi va ricordato che sempre in applicazione del sopra esposto criterio altra recente pronunzia della Suprema Corte (Cass. 3-8-01 n. 10735) ha individuato i predetti parametri normativi di riferimento per le aree non industriali nel superamento del rumore ambientale pari a 3 db in ore notturne ed in 5 db per le diurne. (Nel caso di specie detti parametri sono con sicurezza stati oltrepassati, come emerge dal citato allegato alla CTU al quale si rimanda, essendo stati rilevati nei diversi locali dell'abitazione degli attori, superamenti del rumore ambientale compresi tra i 10 ed i 15 db nelle ore notturne e tra 17 e 19 db in quelle diurne e pertanto sicuramente oltrepassanti la normale tollerabilit in quanto sicuramente impedenti quantomeno il normale riposo. Trattandosi di attivit illecita ne deriva (vedi Cass. 6-12-2000 n. 15509) la condanna degli attori al risarcimento del danno in applicazione dei criteri generali dettati in tema di illecito aquiliano, avendo la proprgazione dei rumori oltrepassanti la normale tollerabilit, arrecato danno concreto e specifico consistito nell'impedimento del normale riposo notturno che appare equo determinare, avuto riguardo al prolungato periodo di consumazione della condotta nella misura di 3500, comprensiva di interessi e rivalutazione). TRIBUNALE DI SANREMO I Civ. 13 gennaio 2003