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Sentenze

Sentenza

1) Inquinamento acustico - valori limite differenziali di immissione - piano di zonizzazione-- acustica del territorio comunale - possibili conseguenze dannose alla salute -- adozione dei piani di risanamento - obblighi imposti ex art. 217 Testo Unico delle leggi sanitarie -- piano di bonifica acustica degli impianti. 2) Definizione di impianto a ciclo produttivo continuo. Sentenza Consiglio di Stato sez. IV n. 6274 del 12/11/2002

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*Emissioni rumorose - gestione di una sala giochi - reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - configurabilita' - esclusione - reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. - configurabilita'.L'esercizio di una sala giochi non pu˜ essere considerato mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso, sicche' l'eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone causato da emissioni rumorose da essa provenienti pu˜ configurare il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 cod. pen. e non quello previsto dal comma successivo. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del reato sul rilievo che mancava l'elemento costitutivo dell'idoneita' del rumore, propagatosi esclusivamente al piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, a recare disturbo a un numero indeterminato di persone).Corte di Cassazione Sez. I del 14 giugno 2002, sentenza, n. 23053

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Emissioni rumorose - gestione esercizio commerciale. concernente il potere del Sindaco di disporre restrizioni di orario di apertura anche ad un solo esercizio commerciale, se unico responsabile di emissioni. Sentenza Consiglio di Stato n. 4457 del 5/9/2002

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Getto pericoloso di cose - Inquinamento - Emissioni moleste - Natura del reato - Reato a condotta libera - Reato di pericolo concreto - Superamento limiti di legge - Necessitˆ - Limiti di qualitˆ dellĠaria - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Reato a condotta vincolata - Reato commissivo improprio - Clausola di equivalenza - Nozione e ambito di applicazione - Inquinamento da traffico veicolare - Posizione di garanzia del sindaco - Deleghe ai dirigenti - Esclusione della responsabilitˆ per il sindaco - Insussistenza - Reati contravvenzionali - Colpa - Necessitˆ - Natura - Prevedibilitˆ ed evitabilitˆ - Discrezionalitˆ politica. Il reato di cui allĠart. 674 c.p., nella seconda parte relativa alle emissioni,  reato di pericolo concreto e a condotta libera, come tale pu˜ essere configurato in termini omissivi. Per la sua realizzazione  necessario il superamento dei limiti stabiliti dalla legge in materia di inquinamento atmosferico e solo in assenza di tali limiti pu˜ trovare applicazione il regime di cui allĠart. 844 c.c. Il reato di cui allĠart. 659 c.p.  reato a forma vincolata e, come tale, non pu˜ configurarsi in termini omissivi. La clausola di equivalenza di cui allĠart. 40 c.p. non costituisce una norma incriminatrice autonoma e diretta, ma solo una disciplina giuridica del nesso di causale. Sicch perchŽ un reato descritto in forma commissiva, possa, attraverso il filtro dellĠart. 40 c.p., proporsi nella forma omissiva,  necessario che lĠipotesi base si configuri come reato di evento a condotta libera. Il sindaco, tanto in virt della normativa relativa alla gestione del traffico urbano, quanto in virt della normativa in materia ambientale, quanto, infine, in qualitˆ di ufficiale del Governo cui compete il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dellĠincolumitˆ pubblica, assume una posizione di garanzia con riferimento alla tutela dellĠaria-ambiente dalle emissioni inquinanti da traffico urbano. La relativa responsabilitˆ non viene meno in virt delle deleghe conferite ai dirigenti, restando in capo agli organi di direzione politica il compito di vigilare, oltre allĠesercizio di alcuni poteri esclusivi. Solo i valori limite di qualitˆ dellĠaria (di cui al d.p.c.m. 28/3/83 e d.P.R. 203/88, ora valori limite secondo il d.lv. 351/99) rappresentano limiti massimi invalicabili di concentrazione degli inquinanti, restando i limiti di attenzione o di allarme e gli obiettivi di qualitˆ dellĠaria delle soglie di allarme. Anche nei reati contravvenzionali lĠaffermazione della responsabilitˆ non pu˜ prescindere da un coefficiente di colpevolezza da parametrare sulla prevedibilitˆ ex ante ed evitabilitˆ dellĠevento. Non pu˜ ravvisarsi colpa dove lĠordinamento affida alla discrezionalitˆ politica la scelta tra pi condotte. Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II, 08/10/2002, Sentenza n. 2175 (confermata in Cassazione con provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale).

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Attivitˆ rumorosa era rappresentata dai latrati di cani non adeguatamente custoditi. Quando si dimostri che i rumori interessano un numero indeterminato di persone, il reato rimane integrato anche se concretamente si siano lamentate solo alcune delle persone che vivono nei luoghi circostanti. Sentenza Cass.Sez. I Pen. n. 10423 - 12/3/02- 10423 - 12/3/02

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Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - mestiere rumoroso e uso di mezzi rumorosi nell'esercizio di mestieri non rumorosi - disciplina applicabile - fattispecie. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'ipotesi del mestiere di per se stesso rumoroso va tenuta distinta da quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attivita', di mezzi rumorosi, giacche' in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensi' il primo comma dell'art. 659 cod. pen., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si e' ritenuto che configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso continuato, per quindici ore al giorno, di "cannoncini spaventapasseri" nell'esercizio di attivita' agricola, di per se' non rumorosa). Corte di Cassazione. Sez. I del 21/06/2002 (UD.20/03/2002) sentenza n. 24018