Ricerca per

Sentenze

Sentenza

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - esercizio di autodromo con superamento dei valori-limite della rumorosit - esercizio di professioni o mestieri rumorosi - sussistenza del reato - esclusione - ragione. Il superamento dei valori-limite di rumorosit prodotto nell'attivit' di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che e' depenalizzata per effetto del principio di specialit di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identita' dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che e' sanzionato solo in via amministrativa, residuando un circoscritto ambito di applicazione della norma penale ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili). Cassazione Penale sezione I del 19/12/2002 (UD. 08/11/2002), Sentenza n. 43202

Sentenza

Danno esistenziale. Corte dAppello di Milano II Sez. Civ. n. 2444/01 dep. 6/12/2001

Sentenza

Disturbo della quiete pubblica - Mestiere rumoroso - Superamento dei limiti imposti dalla norma - Art. 659 c.p. - Insussistenza dei presupposti - Risarcimento del danno - sussiste. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillit pubblica - essendo linteresse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillit sotto laspetto della pubblica quiete - di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialit di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, allinterno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillit di un numero indeterminato di soggetti, sicch un fatto del genere pu costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406). Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone, dott. Giuseppe Tigano - TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Penale del 13/12/2002 Sentenza n. 641

Sentenza

Condanna il Regno Unito da parte della Corte Europea dei Diritti dellUomo - lincremento notevole dellinquinamento acustico durante la notte provoca disturbi al sonno - il principio del benessere economico del paese non deve confliggere con il principio della tutela della salute - elementi di sinallagmaticit - principio di ragionevolezza: La Corte condanna il Regno Unito per aver permesso un incremento notevole del rumore durante la notte provocando disturbi al sonno di alcuni cittadini (nella fattispecie fonte dellinquinamento acustico era determinata dai voli notturni dellaeroporto di Heatrhow in Inghilterra). Il legislatore, secondo la Suprema Corte, nellimporre limitazioni al diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza, deve adeguatamente valutare tutti gli interessi in gioco e coinvolti nella fattispecie e giungere ad una loro adeguata ponderazione (cosiddetto principio di ragionevolezza). Nel caso concreto (I soggetti ricorrenti, venivano spesso svegliati nel cuore della notte e molto spesso non riuscivano a riaddormentarsi. Questo causava mal di testa, spossatezza, perdita di concentrazione e, nei casi pi gravi, depressione. E evidente che la perdita del sonno si ripercuoteva inevitabilmente anche nella vita di relazione. Molti risolsero il problema parecchi anni dopo abbandonando la loro casa), la causa di giustificazione dellingerenza rappresentata dal benessere economico del paese ma leventuale limitazione ai diritti degli individui deve trovare unadeguata motivazione e giustificazione assicurando ed adottando tutte le misure concrete tendenti a garantire un adeguato bilanciamento tra i contrapposti interessi, soprattutto nel caso in cui vengano coinvolti campi particolarmente sensibili, il semplice riferimento ai superiori interessi delleconomia nazionale insufficiente. E evidente che, in questo caso, non si ha unadeguata ponderazione poich si valuta soltanto un elemento del sinallagma costituendo una palese violazione dellart. 8 della Convenzione. Da ci deriva un altro importante obbligo in capo allo Stato: nelladottare gli strumenti che portano ad una restrizione dei diritti garantiti dal 1 comma bisogna concretamente adottare tutte le misure necessarie limitare al minimo lingerenza esterna con gli stessi, verificando, se possibile, lesistenza o la possibilit di applicare misure alternative che comportino una minore e meno penetrante limitazione. Corte Europea dei Diritti dellUomo sentenza del 02/10/2001 sul ricorso n 36022/97

Sentenza

Corte di Cassazione Sez. II n. 10735 del 26.4/3.8.2001 - Rumore provocato dal suono di pianoforte.

Sentenza

Isolamento di un cane in una zona non confinante coi vicini disturbati dal suo continuo abbaiare. Sentenza Cass.Sez. II n. 13506 del 30/10/2001

Sentenza

Immissioni di rumori provocato dagli spettacoli al Palavobis - Sentenza Tribunale di Milanon. 7213 del 21/6/2001

Sentenza

Immissioni rumorose - limite di tollerabilit - art. 844 c.c.. Il limite di tollerabilit delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimit se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, sentenze 6/6/2000 n. 7545; 12/2/2000 n. 1565; 11/11/1997 n. 11118). Al riguardo sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimit quello secondo il quale hanno finalit e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attivit produttive e che fissano le modalit di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilit in materia di immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel primo motivo di ricorso ). Il primo posto a presidio del diritto di propriet ed volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalit di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Corte di Cassazione del 3 agosto 2001 Sentenza n. 10735.

Sentenza

Sentenza parziale Tribunale di Milano Sez. V Civ. n. 2006 - dep. 5/3/2001- Indennizzo del difetto di in sonorizzazione e di rumorosit degli impianti idrosanitari