Ricerca per
Sentenze
Sentenza
QUIETE E INCOLUMITA' DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI: Codice procedura penale (1988) art. 321 Codice penale art. 659 LS 26 ottobre 1995 n. 447 l. La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla l. n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma 1, c.p., in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosita', al fine di tutelare la salute della collettivita', la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con cio' automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo' dar luogo al reato previsto dall'art. 659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, e' riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilita' e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorita' ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuita' del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilita'. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi). Cassazione penale sez. I, 23 aprile 1998, n. 2316
Sentenza
Inquinamento acustico - esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro - natura del reato. La omessa valutazione del rischio da rumore configura il reato di cui agli art. 40 e 50 d.lg. 15 agosto 1991 n. 277; questo ha natura permanente e la permanenza cessa con l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la sentenza di primo grado. Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1998, n. 4133
Sentenza
Inquinamento acustico - Giudice di Pace di Milano, sentenza del 11 marzo 1998 n. 1558
Sentenza
Inquinamento acustico - Obbligo per il datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente attuabili - i mezzi di protezione dell'udito. In virt della legge 29 dicembre 1990 n. 428, stato emanato dal Governo il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, con il quale si data attuazione alle direttive C.E.E. comprese nell'elenco allegato alla legge suddetta. Per quanto qui interessa, l'art. 41 di tale decreto - legislativo, premesso che il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente attuabili, ha fissato talune prescrizioni (esposizione di una appropriata segnaletica, ecc.) in relazione ai luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione personale quotidiana superiore a 90 dBA; l'art. 42 ha precisato il contenuto della "informazione e formazione" che deve essere portato a conoscenza dei lavoratori esposti, rispettivamente, ad un rumore superiore a 80 od a 85 dBA; gli artt. 43 e 44 hanno indicato i mezzi di protezione dell'udito da fornire ai lavoratori che siano verosimilmente esposti ad oltre 85 decibel ed i controlli sanitari cui essi devono essere sottoposti; e l'art. 45, infine (Superamento dei valori limite di esposizione), ha stabilito che, se nonostante le misure di applicazione previste dall'art. 41, comma primo, l'esposizione al rumore risulta superiore a 90 dBA, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza le misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti. Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emerge, quindi, che i c.d. valori - limite di esposizione al rumore rappresentano una soglia intollerabile, in presenza del cui superamento incombono sul datore di lavoro specifici oneri, e che tuttavia l'esposizione a rumori che raggiungono soglie inferiori (ma superiori, in particolare, ad 85 decibel), richiede pur sempre l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario, per cui da ritenersi, in definitiva, che anche l'esposizione ad una rumorosit inferiore ai 90 decibel sia idonea a pregiudicare l'apparato uditivo. Secondo quanto affermato da questa Corte in un una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame (Cass. 26 agosto 1992, n. 9860), pu quindi affermarsi che l'accertamento che la rumorosit lavorativa svolta non supera i valori indicati dall'art. 45 del d.l.vo n. 277 del 19919 non pu costituire idonea fonte di valutazione della richiesta diretta ad ottenere la prestazione prevista per la malattia professionale denunciata, n quindi esime il giudice dall'indagine medico - legale in ordine alla sussistenza o meno della malattia, atteso che la tabella delle malattie professionali contempla la sola esposizione al rischio della lavorazione e che, del resto, la diversa capacit di resistenza di ciascun organismo esposto al rischio non pu influire sul riconoscimento della tecnopatia. Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 1998, n. 3582
