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Sentenza
RICERCHE GEOTERMICHE: L'accertamento - di fatto - della esistenza di fattori di inquinamento ambientale - nella specie da rumore, conseguente a ricerche geotermiche - dannosi per l'integritˆ psicofisica, non si risolve nell'accertamento della liceitˆ dell'attivitˆ, ossia dell'osservanza della disciplina che ne regola l'esercizio onde tutelare l'interesse pubblico ambientale, ma pu˜ estendersi a considerare parametri di tollerabilitˆ diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 d.P.C.M. 1 marzo 1991), e previsti (art. 2 stesso provvedimento) in base alla destinazione delle aree, ancora da delimitare da parte del Comune. Cassazione civile sez. III, 19 luglio 1997, n. 6662
Sentenza
Corte dÕAppello Milano Sez. II Civ. n. 256/97 Ð dep. 28/1/97 - Effettivitˆ e potenzialitˆ delle immissioni
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Inquinamento acustico PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI: Poiche' l'art. 10 comma 2, della l. n. 447 del 1995 (c.d.legge-quadro sull'inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) e f) -, fissati in conformita' al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a)", stabilendo un limite, oltre il quale l'inquinamento acustico e' presunto, mentre l'art. 659 comma 2 c.p., punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'", data l'identita' della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto piu' ampio, in quanto riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima disposizione e' depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non puo' considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal comma 1 dello stesso art. 659, che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosita', bensi' gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, ovvero sugli spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, descrive una condotta non assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti). Cassazione penale sez. I, 19 giugno 1997, n. 4199-
