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Sentenze
Sentenza
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO: L'associazione Legambiente, quale ente esponenziale dell'interesse (diffuso) all'integrit dell'ambiente, e' legittimata a costituirsi parte civile e a richiedere il risarcimento dei danni in un procedimento penale per inquinamento da rumore. Pretura Castiglione Lago, 16 maggio 1996
Sentenza
VALUTAZIONE OBIETTIVA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO: In materia di inquinamento acustico, i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato i criteri fissati dall'art. 844 c.c.; pertanto, nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosit di fondo" della zona, cio a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori pi intensi (voci, veicoli...), tali elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattivit dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare la tollerabilit del rumore e' quello del mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad un raddoppio dell'intensit di quest'ultimo. Tribunale Como, 21 maggio 1996
Sentenza
Non applicabilit del D.P.C.M. 1/3/91. Corte di Cassazione Sez. II del 10/1/96
Sentenza
Rigetto del reclamo della ditta e conferma del limite di tollerabilit del limite dei 3 dB oltre il rumore di fondo. Sentenza Tribunale di Lecco del 27/1/1996
