Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Requisiti acustici degli edifici

Rumore “che rimbomba!”

Segnalazione
Avrei bisogno di alcuni consigli per quanto riguarda la mia abitazione acquistata da circa tre anni.
Premetto che l’ho acquistata su carta e come spesso accade alcuni problemi si manifestano dopo.
Ho il riscaldamento a pavimento ed in tutta la casa é posato il grès porcellanato. Il problema é la rumorosità del pavimento, diciamo che rimbomba!
Volevo sapere come poter risolvere il problema!
Milano

Risposta dei nostri esperti
4 dicembre 2014
Gentile signore,
malgrado la nostra pluridecennale esperienza nel disturbo da rumore non riusciamo a capire cosa Lei intenda per “rumorosità del pavimento, diciamo che rimbomba!”.
Non siamo in grado di rispondere perché la descrizione del tipo di rumore è troppo generica (non è precisato in quali locali, in quali orari, con quale qualità del suono, ecc.). Ciò non ci consente di capire se il rumore dipende dall’impianto di riscaldamento o da altro.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo

Rumore da autoclave

Segnalazione
Sono arrivata al limite della tollerabilità e sopportazione per la presa in giro dell’idraulico e amministratore condominiale, dicono che non sanno più cosa fare ….per diminuire il rumore causato dall’autoclave e dal colpo di frusta dal locale sottostante alla mia stanza da letto.
Ho avvisato l’ufficio tecnico del comune, contattato l’ARPA , ma tutti mi hanno risposto che non sono tenuti. Con i tempi che corrono farsi rispettare da un avvocato diventa dura …
Esiste qualche altra opportunità ?
Ringrazio se potete darmi qualche suggerimento.
Provincia Reggio Emilia

Risposta dei nostri esperti
4 dicembre 2014
Gentile signora R.M.,
ci spiace doverLe confermare quanto Le è già stato detto da Comune e A.R.P.A., che il limite massimo prescritto dalla regolamentazione amministrativa non si applica “alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune”: proprio come nel suo caso dell’autoclave condominiale.
Perciò non Le rimane che intraprendere azione giudiziaria, purtroppo, con le spese del suo consulente tecnico (che dovrà fornire la documentazione tecnica dell’esistenza del rumore), del suo avvocato e del C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè incaricato dal Giudice per accertare l’esistenza dell’immissione di rumore).
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo

Rumore da ufficio soprastante

Segnalazione

dal lontano Aprile 2011 ci siamo trasferiti con gli uffici dalla periferia di Milano nel suo centro.
Da li a poco Settembre 2011, è iniziata per il sottoscritto una vera e propria odissea ( calvario ) , per rumori da calpestio, trascinamento di sedie su ruote ed urti vari a pavimento provenienti dal piano superiore affittato ad un’altra società il cui occupante dirigente svolge la propria mansione lavorativa giornaliera, insieme a pochissimi collaboratori.

Sopra alla mia testa si sono concentrati per circa 18 x lunghi mesi : riunioni , rumori vari, etc. etc., la qual cosa mi ha indotto ad attivare una pratica per presunto inquinamento acustico. con il comune di Milano , non potendo più trovare la necessaria concentrazione sul lavoro con conseguenti sbagli e soprattutto, in quanto ho cominciato ad accusare disturbi fisici causati dallo stress emotivo subìto.

Come prevede la procedura , la parte disturbante ha fatto eseguire una prima indagine fonometrica ( ca. fine Febbraio 2013 ) da parte di una squadra di periti da lei incaricata dalla quale si è evinto il non rispetto del così detto criterio differenziale secondo quanto indicato dall’Art. 4 del DPCM 14.11.1997 ” Valori limite differenziali di immissione”.
Trascorsi otto mesi ( inizio Ottobre 2013 ) la stessa veniva ripetuta , ma anche qui i periti ( gli stessi della prima indagine incaricati dalla parte disturbante ) non esprimevano assenso in mia presenza al superamento del problema -non essendo mai stato fatto nel frattempo nulla per correggere tecnicamente in modo efficace il problema- , tant’è verò che agli atti in Comune non risulta esserci a tutt’oggi nessun resoconto di questa seconda indagine , mentre della prima, anch’essa con esito negativo, si.

Circa a metà Ottobre 2013 la parte disturbante unitamente alla proprietà ( tanto i nostri uffici , quanto quelli superiori sono infatti concessi in affitto presso uno stabile edificato dopo la fine del secondo conflitto mondiale ) dietro la promessa / l’ impegno di eseguire taluni lavori di risanamento e di spostamento di personale , cercava di ottenere dalla parte lesa una firma di un documento- a mio avviso irregolare – con il quale si richiedeva la cessazione della procedura per presunto inquinamento acustico, precedentemente attivata.

La parte lesa ( il sottoscritto ) non essendo Lei preposta all’accettazione di un simile documento ” home- made “, di cui conservo copia, negava subito dopo la relativa sottoscrizione, specificando che ciò non rientrava nel normale iter contemplato dalla procedura per presunto inquinamento acustico sopra menzionata.
La reazione è stata quindi quella di continuare a produrre rumore, senza eseguire nulla di quanto citato in qualità di buoni intenti descritti in questo documento “home-made “.

La difficoltà che incontro però è quella che astutamente adesso la parte disturbante non “conserva ” più nell’arco della settimana lavorativa una frequenza regolare di disturbo bensì saltuaria,
ma quando presente essa rimane al livello sonoro pressoché invariato del lontano Settembre 2011.
L’intenzione di fare intevenire ARPA come anche consigliatomi, mi preoccupa un po’, in quanto cosa accadrebbe se nel giorno dell’ispezione di ARPA non viene riprodotto alcun rumore dagli occupanti degli uffici del piano di sopra ?

Posso avvalermi di un macchinario specifico ( calpestometro ) che testi e metta definitivamente in risalto il fatto che il solaio sopra al mio ufficio cioè il pavimento dei locali uffici sovrastanti non sia assolutamente in regola e quindi si debba procedere per legge ad eseguire queste tanto desiderate opere di risanamento acustico da parte della parte disturbante affittuaria e/o a carico della  proprietà ?

Sembrerebbe che la parte disturbante abbia depositato in comune ed ad insaputa della parte lesa, una dichiarazione di risoluzione ( mai avvenuta ) del problema, di cui anche l’addetto al comune di tale dichiarazione non ne riconosce la validità e di contro mi ha espresso il suo assenso nell’avere rifiutato la sottoscrizione di quel documento irregolare “home made ” sopra citato e di procedere eventualmente con l’intervento di ARPA.
Inoltre il tecnico sottoscrittore della prima relazione e/o indagine fonometrica avvenuta ca. a fine Febbraio 2013 sembrerebbe avere redatto, sempre ad insaputa del sottoscritto (parte lesa)  un’integrazione della stessa , nella quale si indica che per ridurre l’inquinamento acustico generato dal solo calpestio, sarebbe stato sufficiente, per aumentare le caratteristiche di  fonosmorzamento della soletta, posizionare sopra al parquet esistente tappeti di idonea grammatura e spessore, oppure della moquette del tipo con supporto sottostante in elastometro, cosa però mai avvenuta visto il livello sonoro ancora oggi percepito.
Come posso risolvere questo dilemma ?
F.G. – Milano

Risposta dei nostri esperti
31 maggio 2014
Gentile signor F.G.,
stupisce che Lei dopo così tanto tempo non abbia ancora intrapreso azione legale contro il vicino di sopra.
Infatti la “giustizia” di A.R.P.A. in questi casi di rumore di calpestio non funziona, né può funzionare, perché il limite differenziale massimo di 5 dB di giorno dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 è paurosamente elevato.
Quindi non è colpa né di A.R.P.A. né del Comune. È stato scelto un intervento non adatto.
Quanto alla possibile azione legale, il classico ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro il vicino di sopra non è più possibile per il lungo tempo trascorso (dal 2011). Una possibilità potrebbe essere l’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex art. 696 e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite art. 696 bis c.p.c.. Nel Suo caso ci sembrerebbe adatto di non rivolgersi al Giudice di Pace, né intraprendere azione per i danni ex art. 2043 in Tribunale.
In ogni caso, indipendentemente dalla procedura scelta, il nostro consiglio è di lasciar perdere il Comune e l’A.R.P.A. e di ricominciare con l’azione giudiziaria.
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Ci faccia conoscere le Sue decisioni.

Cordiali saluti
Roberto Campagnoli e Giorgio Campolongo

Press

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