Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Artigiani, industrie, negozi, uffici e supermercati

Rumore da condizionatori di attività commerciale

Segnalazione:

All’interno del cortile condominiale, su terrazzo di proprietà esclusiva, sono stati montati due grossi condizionatori a servizio di un ristorante che aprirà a breve. L’impianto resta accesso giorno e notte e durante le ore notturne risulta molto rumoroso, forse per effetto della cassa di risonanza creata dai palazzi circostanti. Durante la notte i compressori producono diversi spunti forse per raggiungere la temperatura. G.F. Bari

Risposta dell’esperto :

Gentilissimo Sig.r G.F., da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale (ristorante). Trattasi quindi di unità esterne (compressori) poste su un lastrico solare, su cui affaccia probabilmente la sua abitazione.

In promo luogo può  far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune di Bari per avere copia della relazione di Documentazione previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che il ristorante  dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, e prima dell’inizio dell’attività.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia. Potrà esibire tale documentazione, in un secondo momento a un suo tecnico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. Puglia, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione. Dovrà quindi fare una vera e propria segnalazione del disturbo.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, il comune potrà intervenire e richiedere delle opere di insonorizzazione al titolare dell’attività, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore.

Una seconda azione che può intraprendere è la seguente. Accertare il superamento di un limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà individuare un tecnico (competente in acustica ambientale) di fiducia:

  • Far effettuare delle  misurazioni fonometriche  ed accertare, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione nel tempo di riferimento diurno (6:00-22:00) e notturno (22:00-3:00) quando gli impianti non sono in funzione.
  • In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare  il titolare dell’attività di quanto sopra accertato con la  Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  • Qualora non sia possibile una risoluzione condivisa, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

cordialmente

Ing. sabrina Scaramuzzi – Missione Rumore

Impianto di vinificazione

SEGNALAZIONE:

Ultimamente la cantina di fronte alla mia abitazione si e’ ingrandita e ha montato una serie enorme di silos in acciaio inox che probabilmente sono alimentati o refrigerati da frigo compressori che producono rumori 24 ore su 24 sabato e domenica compresi che non ci permettono più di riposare o tenere aperte le finestre. Fino a un anno fa la mia via era un paradiso terrestre campestre ora sembra Porto Marghera. Vane sono state le mie lamentele in comune e con la direzione della cantina. Prego se si può fare qualcosa. Grazie e cordiali saluti. G.T.

RISPOSTA ESPERTI:

Gentile Sig. G.T.,

è nel suo pieno diritto ricevere assistenza nell’accertamento del disturbo da rumore da lei lamentato, da parte sia del Comune che di A.R.P.A.V.

Da quanto letto non apprendo invece le modalità con cui lei si è lamentato; nel caso in cui lo avesse fatto solo verbalmente le consiglio di procedere con lettera raccomandata indirizzata al Comune e per conoscenza all’A.R.P.A.V., con la quale richiederà che vengano effettuate delle rilevazioni fonometriche presso la sua abitazione al fine di accertare il rispetto o meno dei limiti di legge. Le attività produttive infatti devono ottemperare al rispetto di limiti amministrativi (immissione, emissione e differenziale) ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995 e del suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997.

Contestualmente potrà fare anche richiesta, mediante accesso agli atti da protocollare presso gli uffici competenti del Comune, di copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico che, per le sopra esposte motivazioni, la cantina dovrebbe aver prodotto e, il Comune dovrebbe aver richiesto.

Nel caso in cui A.R.P.A.V., a seguito delle rilevazioni fonometriche, verificasse il non rispetto dei limiti di rumorosità che l’azienda produce, la stessa dovrà porre in essere opportune opere di mitigazione del rumore per le quali, sarà utile controllarne l’efficacia mediante nuove rilevazioni strumentali a fine lavori.

Altra strada percorribile è l’azione giudiziaria il quale limite giurisprudenziale, pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95) – art. 844 Codice Civile -, è più protettivo per la persona disturbata da rumore.

Sarà suo onere incaricare un tecnico competente in acustica per eseguire le misurazioni fonometriche in casa sua, sia con sorgente accesa che spenta; il documento sarà così utile per il proseguo dell’iter e potrà consegnarlo ad un suo legale di fiducia, come titolo del disturbo subito. L’azione potrà essere intrapresa anche con un A.T.P. (Accertamento Tecnico Preventivo) da parte di un Tecnico del Tribunale assegnato dal Giudice, art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”. Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che saranno le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà, quindi spese tecniche e legali.

Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

 

Arch. Annalisa Grendene

Disturbo da unità condensatrice di celle frigo

SEGNALAZIONE:

Alla notte sotto alla nostra finestra della camera, entra in azione una ventola esterna presumibilmente per il raffreddamento di celle frigorifere di una macelleria, questa è stata installa da circa un anno. P.M., Mestre (VE)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentilissima Sig.ra P.M.,

da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale.

Per quanto da lei descritto, posso dirle che le celle frigorifere hanno unità condensatrici esterne che, fondamentalmente sono compressori con ventole di raffreddamento. Queste unità vengono dotate, o meno, di carenature in lamiera con al suo interno materiale fonoassorbente al fine di immettere nell’ambiente circostante un livello di pressione sonora inferiore rispetto a quelle unità lasciate invece senza alcuna insonorizzazione.

Ora, trattandosi di una componente impiantistica di una attività commerciale, può in prima istanza far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni, anche contemporaneamente:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune per avere copia della relazione di Documentazione di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che l’attività dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, il quale lei dice esserci da circa un anno.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia.

Questo primo passo è finalizzato a conoscere se a livello amministrativo l’attività ha prodotto quanto necessario ed eventualmente per avere la documentazione necessaria da sottoporre in un secondo momento ad un suo tecnico acustico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. del Veneto, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. del Veneto i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, la strada percorribile è quella di far porre in opera dal titolare dell’attività commerciale, o dal proprietario delle mura, delle opere di insonorizzazione all’unità condensatrice disturbante, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore, ma questa non è comunque l’unica strada percorribile, poiché c’è un altro limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà:

  1. Accertare, mediante misurazioni fonometriche svolte da un suo tecnico competente in acustica ambientale, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione quando l’unità condensatrice non è in funzione.
  2. In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare sia il titolare dell’attività che il proprietario delle mura, di quanto sopra accertato con Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  3. Qualora il punto 2 non fosse attuabile, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

Arch. Annalisa Grendene

Press

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