Vicini Rumorosi
SegnalazioneI miei genitori abitano in un condominio nei pressi di una famosa Università di Milano.
Da qualche mese il proprietario dell'appartamento situato a fianco della camera da letto, ma appartenente ad un altro stabile, ha affittato a due giovani studentesse che gridano e cantano a tutte le ore anche nelle ore dopo pranzo quando per legge non si dovrebbe fare rumore.
Poiché comunicano con il muro non è possibile nemmeno andare a suonare il campanello della porta. Abbiamo provato di tutto: dal bussare ai muri (con risposte alquanto sgarbate), al telefonare all'amministratrice che dice di aver avvisato il proprietario, al chiamare i vigili (che hanno pure fatto il verbale), infine, al parlare con il portiere.
La situazione non è però migliorata.
L'amministratore non vuole darmi il numero di telefono del proprietario dell'appartamento e l'avvocato al quale ho chiesto aiuto mi dice che sono cause lunghe e costosissime e che mi converrebbe far cambiare casa ai miei genitori, anziani ed ammalati, oppure inserire delle pareti acustiche.
Cosa posso fare legalmente?
F.S. – Milano
Risposta del nostro esperto
Gentile F.S.,
ha due possibilità:
La prima è l’azione giudiziaria civile che il suo avvocato ha etichettato “lunga e costosissima”. Qui occorre intendersi: di queste azioni i Tribunali italiani sono pieni malgrado che siano relativamente costose, indicativamente 5.000 euro fino all’Ordinanza del Giudice (somma di tre parcelle professionali: del suo consulente tecnico, per le misurazioni fonometriche in casa sua, del suo avvocato e del C.T.U., consulente tecnico d’Ufficio incaricato dal Giudice). Anche nel ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (che, come dice la parola stessa, è il più veloce), l’Ordinanza giunge normalmente dopo 6 o 8 mesi dall’atto di citazione. Lei dovrà procurare al suo avvocato il nominativo del proprietario dell’appartamento rumoroso. È sempre necessario premunirsi con le registrazioni fonometriche effettuate da un consulente, con le testimonianze di alcuni testi (amici o conoscenti, ma non parenti) e con il verbale dei Vigili (che però deve richiedere). Siccome si tratta di rumore aleatorio, che dipende dall’umore delle vicine, le registrazioni sono ancora più necessarie. È vero che questa azione giudiziaria è pesante ed onerosa per Lei, ma potrebbe diventarlo ancora di più per la controparte!
La seconda possibilità è denunciare ex art. 659 codice penale i vicini per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” da presentare presso l’Arma dei Carabinieri o la Polizia di Stato. Penseranno gli inquirenti a determinare il nominativo del responsabile del rumore. Si tratta di un’azione giudiziaria gratuita ma incerta perché: (1) se il Pubblico Ministero vorrà disporre l’accertamento dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) o della Polizia Locale accreditata presso la Procura, emergerà il problema della non applicabilità del D.P.C.M. 14/11/1997 alla fattispecie del rumore di una attività non lavorativa (per la quale è esclusa l’applicazione del criterio differenziale dell’art. 4) e (2) l’iter successivo potrebbe finire soltanto nel pagamento della “oblazione” (che, come la multa della sosta vietata, estingue l’infrazione). Se le ragazze, dopo avere pagato la multa, continuassero a far rumore, l’azione penale diventerebbe più pressante per le ragazze perché sarebbero considerate recidive.
Una precisazione riguardante la sua affermazione: “le ore dopo pranzo quando per legge non si dovrebbe fare rumore”: in realtà tutte le normative limitano in modo particolare il rumore di notte ma lo limitano anche di giorno a tutte le ore.
Qualora Lei ritenga di contattare nuovamente Missione Rumore, occorrerà che si iscriva a Socio.
Cordiali saluti
